Associazione Triveneta Amici di Santiago Associazione Triveneta Amici di Santiago
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Convento di San Giacomo Monselice
Basilica Santiago Compostella
Basilica Santiago Compostella
Convento di San Giacomo Monselice

Statuto

Associazione Triveneta Amici di Santiago
sulle antiche vie dello Spirito

con sede presso il Convento di San Giacomo a Monselice (Padova)


Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "AMICI DI SANTIAGO SULLE ANTICHE VIE DELLO SPIRITO" intitolata a San Giacomo apostolo. L'Associazione é organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche. Rappresenta una precisa risposta al bisogno di aggregazione per una democratica partecipazione alla vita culturale e devozionale del Veneto e Nord-Est.

Art. 2

Essa ha sede in Monselice (PD), via San Giacomo 17, presso il Convento Francescano di San Giacomo.

Art. 3

L'Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere iniziative dirette a sensibilizzare cittadini e istituzioni alla ricognizione, salvaguardia, tutela del patrimonio culturale e devozionale intorno agli antichi itinerari dei pellegrinaggi medioevali del Veneto e del Nord-Est;
b) promuovere luoghi di accoglienza ai pellegrini;
c) ripristinare antichi itinerari europei verso le mete dei pellegrinaggi: Gerusalemme, Roma, Santiago di Compostela;
d) promuovere la conoscenza e il culto verso San Giacomo Maggiore;
e) promuovere e sostenere l'ospitalità dei pellegrini a piedi e in bicicletta, rilasciando regolari credenziali ai pellegrini che si muovono sulle strade delle suddette mete;
f) favorire la formazione dei propri soci in ordine agli scopi dell'Associazione e far conoscere gli scopi alla cittadinanza;
g) collaborare per l'attuazione degli scopi in stretto rapporto con la comunità dell'Ordine dei Frati Minori di San Giacomo in Monselice, con ogni altro ente, comunità, associazioni affini. In particolare collaborare in stretto rapporto con il Centro Italiano di Studi Compostellani di Perugia e con l'Associazione Lombarda Studi Jacopei per il Ripristino degli Itinerari Compostellani (ALSJRICRI) di Milano;
h) favorire e promuovere la ricerca storica delle tracce principali legate agli itinerari di pellegrinaggi antichi nel Veneto e Nord-Est;
i) incoraggiare la pratica del pellegrinaggio a piedi;
l) favorire attività socio-culturali destinate a renderle vive con iniziative didattico-culturali dirette al confronto arricchimento delle conoscenze culturali dei cittadini in relazione agli scopi associativi;
m) promuovere e adottare iniziative culturali, per promuovere le formazioni sociali, per vivificare una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, per superare ogni tipo di cultura dell'emarginazione e per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà umana.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro. Non intende avere per oggetto principale od esclusivo l'esercizio di attività commerciali.

Art. 5

Il patrimonio é costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote annuali di adesione dei soci;
b) da ogni altra entrata che concorra ad incentivare l'attivo sociale.

Art. 6

L'esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo propone il bilancio consuntivo ed entro il 28 febbraio il bilancio preventivo.

Art. 7

Sono soci le persone maggiorenni ed Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota che verrà annualmente stabilita. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno e che non avranno versato la quota annuale di Associazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, saranno considerati decaduti. Ogni prestazione effettuata dai soci per conto dell'Associazione é a titolo di volontariato e pertanto non può costituire, in ogni caso, titolo per pretendere emolumenti. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o per indegnità. La morosità é dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità é sancita dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8

All'atto della Costituzione dell'Associazione sono membri di diritto il Guardiano pro-tempore del convento di San Giacomo in Monselice, il parroco pro-tempore della parrocchia di San Giacomo in Monselice. Entrambi costituiranno i primi due nominativi del registro dei Soci Onorari e rimarranno per durata illimitata. L'Associazione ha un registro dei Soci Onorari che viene aggiornato di una unità annuale a discrezione del Presidente, con parere consultivo del Consiglio Direttivo. Nell'albo dei soci onorari sono iscritte personalità che hanno dimostrato particolari e distinte attuazioni degli scopi dell'art. 3. I soci onorari sono esenti dalla quota di iscrizione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si compone di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, in seno alla stessa, per la durata di tre anni. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con ogni carica politica. Pertanto, il socio eletto, deve optare entro 20 (venti) giorni dalla nomina. In difetto di opzione, decade da la nomina di membro del Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina, in suo seno, un Presidente, un Vice Presidente e un segretario. Ogni prestazione effettuata dal Consiglio Direttivo per conto dell'Associazione, é a titolo di volontariato e pertanto non può costituire, in ogni caso, titolo per pretendere eventuali emolumenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il suo Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne é fatta richiesta da almeno la maggioranza dei membri o quando ne é fatta richiesta da almeno i 2/3 dei soci effettivi, ed in ogni caso almeno tre volte l'anno, per redigerne il consultivo e preventivo, per stabilire l'ammontare della quota sociale. Le deliberazioni sono valide quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- c'é la presenza effettiva della maggioranza dei membri;
- c'é il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenendo conto che, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti i relativi verbali, a cura del segretario, su apposito registro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente, o al Vice Presidente, spetta l'esecuzione degli atti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Salvo il Presidente, o il Vice Presidente o socio dal primo delegato, nessun membro del Consiglio Direttivo, nè alcun socio, sono comunque legittimati ad esprimere l'Associazione, neppure in qualità di portavoce.

Art. 11

Il Presidente convoca l'assemblea dei Soci:
- quando lo ritiene necessario od opportuno
- quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci
- in ogni caso per l'approvazione del bilancio e del conto consultivo, per l'approvazione delle direttive generali che il Consiglio Direttivo deve eseguire, per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dei Collegio dei Revisori, per le modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo.
La convocazione va fatta per iscritto, a cura del Presidente, a ciascun socio, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di riunione. Il luogo della riunione é la sede dell'Associazione, ovvero altro luogo, purché, in ogni caso, sia specificato nella lettera di convocazione. Hanno diritto di voto e interverranno in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. Presiede l'Assemblea dei Soci il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Segretario é nominato, anche di volta in volta, in seno all'Assemblea. Ciascun socio può farsi rappresentare, mediante delega, da altro socio, il quale può rappresentare un solo socio per volta. Per la validità delle delibere dell'Assemblea si rinvia all'art. 21 del vigente Codice Civile. Di ogni riunione e dell'Assemblea dei Soci si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, non componenti del Consiglio Direttivo di nomina assembleare, in seno alla stessa, ha durata triennale, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redige una relazione ai bilanci, e al conto consuntivo.

Art. 13

L'Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglie per volontà dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dal Codice Civile. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore che, pagati tutti i debiti dell'Associazione, provvede a destinare l'eventuale residuo patrimoniale in beneficenza alla comunità dei Frati Minori del Convento di San Giacomo in Monselice.

Conselve (Padova) 21 aprile 1997